Scatta come tutti gli anni dal 15 novembre 2016 al 15 aprile 2017 l’obbligo di montare gomme invernali sulla propria auto, con un periodo di tolleranza di un mese. L’obbligo e le date per le gomme invernali sono indicati dall’articolo 6 del C.d.S. introdotto dalla legge n. 120 del 29 luglio 2016; gli enti che gestiscono le varie tratte, poi, decideranno sull’imposizione dell’obbligo e lo segnaleranno con il classico Segnale di Catene da Neve Obbligatorie.
Come detto, l’obbligo delle gomme invernali parte dal 15 novembre, salvo alcuni anticipi in regioni o zone soggetti a climi più freddi. Il periodo d’obbligo scade il 15 aprile: dopo questa data non c’è alcun obbligo di sostituire le gomme invernali con le gomme estive, a patto che abbiano un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione.
Di seguito riportiamo alcune eccezioni alle date di riferimento previste per l’obbligo di pneumatici da neve:
– Provincia di Aosta: dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017
– Provincia di Sondrio: dal 15 ottobre 2016 al 30 aprile 2017
– Provincia di Biella: dal 15 novembre 2016 al 15 marzo 2017
– Provincia di Vercelli: dall’ 1 novembre 2016 al 31 marzo 2017 su strade di montagna e dal 15 novembre al 15 marzo su strade di pianura.
– Provincia di Torino : date diverse in base alle strade
– Regione Calabria: dal 15 novembre 2016 al 31 marzo 2017
Chi viaggia senza gomme invernali quando e dove vige l’obbligo è punibile con sanzione pecuniaria variabile in base al tipo di strada: 41 € per i centri abitati, minimo 84 € al di fuori degli stessi; in autostrada si va da un minimo di 80 ad un massimo di 318 €. La sanzione si applica 30 giorni dopo l’inizio dell’obbligo, ed è anche possibile che le forze dell’ordine e fermino il mezzo fino a che non sarà dotato degli strumenti giusti. L’inosservanza porta alla sanzione di 84 € (con riduzione del 30% se pagata dopo 5 giorni) e la decurtazione di 3 punti dalla patente. Se invece dopo un mese dalla scadenza dell’obbligo ancora si circola con gomme invernali con indice inferiore a quello indicato nel libretto, multe da 422 a 1.682 € oltre alla sanzione accessoria del ritiro del libretto e revisione del mezzo.