Kappa ha vinto la disputa con la Fisi davanti al Tribunale di Milano.
La sentenza ha riconosciuto il diritto di prelazione di Basicnet Spa, proprietaria del marchio Kappa, sulla sponsorizzazione delle nazionali italiane degli sport invernali, accogliendo così le richieste dell’azienda.
Secondo il giudice Federico Salmeri della Settima Sezione del Tribunale di Milano, il contratto tra Fisi e Armani non è valido e non può essere mantenuto. Inoltre, la Fisi dovrà risarcire Basicnet delle spese processuali e di un ulteriore importo che sarà stabilito.
Queste sono le decisioni del giudice Federico Salmeri della Settima Sezione del Tribunale di Milano nella disputa tra Kappa e Fisi:
- accoglie le domande di BASICITALIA SPA nei limiti di cui in motivazione;
- accerta e dichiara che in data 3 giugno 2021, a seguito della denuntiatio di FISI del 27 maggio 2021 e dell’accettazione di BASICITALIA SPA del 3 giugno 2021, è sorto un contratto di fornitura e sponsorizzazione alle condizioni contrattuali ed economiche indicate dalla stessa FISI nella predetta denuntiatio;
- condanna FISI ad adempiere alle obbligazioni oggetto del contratto di fornitura e sponsorizzazione del 3 giugno 2021 concluso con BASICITALIA SPA;
- inibisce a FISI la conclusione di contratti di fornitura e sponsorizzazione con terzi diversi da BASICITALIA SPA (ed in concorrenza con BASICITALIA SPA in riferimento ai marchi ed ai beni prodotti e/o commercializzati da BASICITALIA SPA) per le stagioni agonistiche 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 con diritto di prelazione per un eventuale rinnovo per ulteriori 4 stagioni agonistiche e quindi fino alla data di scadenza del termine della stagione agonistica 20 2029/2030;
- inibisce a FISI l’utilizzo, nella propria attività agonistica (sia in gara che in allenamento) e mediatica, di articoli di abbigliamento che rechino marchi diversi da quelli indicati nel contratto del 3 giugno 2021 ed in concorrenza con BASICITALIA SPA;
- rigetta la domanda riconvenzionale di FISI;
- condanna FISI alla rifusione delle spese di lite in favore di BASICITALIA SPA, che si liquidano: – quanto al giudizio di merito, in € 545,00 per spese esenti ed € 33.686,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge; – quanto al giudizio cautelare ex art. 700 cpc RG 43609 – 1 / 2021, in € 286,009 per spese esenti ed € 8.823,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge; – quanto al reclamo ex art. 669 terdecies cpc RG 22212 / 2022, in € 174,00 per spese esenti ed € 8.823,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge; – quanto al giudizio cautelare ex art. 669 decies cpc RG 43609 – 2 / 2021, in € 8.823,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge; – quanto al giudizio cautelare ex art. 669 duodecies cpc RG 22212 – 1 / 2022, € 8.823,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.